Art. 30. Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali 1. L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facolta' di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".