Art. 30.
     Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza
               per l'elezione dei consigli provinciali
 
   1.  L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'elezione  dei
consigli   delle   amministrazioni   straordinarie   delle  provincie
siciliane, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
 
   1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facolta'  di
esprimere  un  voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella
lista  prescelta,  indicandone  il  nome  ed  il   cognome   o   solo
quest'ultimo".