Art. 31. Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali 1. Il comma primo dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali, e' sostituito dal seguente: "Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facolta' di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".