Art. 31.
     Modalita' di espressione del voto di lista e di preferenza
            per l'elezione dei consigli circoscrizionali
 
   1.  Il  comma  primo dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre
1976, n. 84, recante norme sul decentramento amministrativo  e  sulla
partecipazione   dei   cittadini   nell'amministrazione   del  comune
attraverso i consigli circoscrizionali, e' sostituito dal seguente:
   "Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli  ha  facolta'  di
esprimere  un  voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella
lista  prescelta,  indicandone  il  nome  ed  il   cognome   o   solo
quest'ultimo".