Art. 32.
         Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge, l'Assessore regionale per  gli  enti  locali  provvedera'  con
proprio   decreto   all'adeguamento   dei  modelli  delle  schede  di
votazione.