Art. 33. Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge 1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, e' istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge. 2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione e' trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione. 3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che viene incrementato a cento unita' scelte nell'ambito dei ruoli regionali.