Art. 33.
     Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge
 
   1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per  i  primi
cinque  anni  dall'approvazione della presente legge, e' istituito un
Osservatorio per verificare  lo  stato  d'attuazione  della  presente
legge.
   2.   L'Osservatorio   redige  annualmente  una  relazione  scritta
all'Assessore per gli  enti  locali  che  ne  riferisce  alla  Giunta
regionale.  Copia  della  relazione e' trasmessa dal Presidente della
Regione all'Assemblea regionale  con  valutazioni  e  proposte  entro
trenta giorni dalla ricezione.
   3.  L'Osservatorio  utilizza  il personale di cui all'art. 1 della
legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25,  che  viene  incrementato  a
cento unita' scelte nell'ambito dei ruoli regionali.