Art. 34.
           Disposizione programmatica per il contenimento
                       delle spese elettorali
 
   1.  Entro  il  termine  di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa  del
Governo   regionale,   esaminera'   la   normativa   riguardante   il
contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per
i  candidati  alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali,
circoscrizionali, nonche' per l'elezione del sindaco.