Art. 34. Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali 1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminera' la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonche' per l'elezione del sindaco.