Art. 35.
     Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci
 
   1.  La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avra' luogo
in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.
   2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni
statutarie previgenti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge.
   3.  Entro  centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  i  comuni  devono  procedere  a  deliberare  le   conseguenti
modifiche  ai  propri  statuti  nel rispetto delle procedure previste
dall'art. 4 della legge n. 142/1990,  come  modificato  dal  comma  1
dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.