Art. 35. Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci 1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avra' luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali. 2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.