Art. 36.
              Disposizione transitoria per la direzione
                        delle aree funzionali
 
   1.  I  comuni possono attivare la disposizione di cui all'art. 51,
comma 6, della  legge  n.  142/1990,  come  introdotta  dal  comma  1
dell'art.  1,  lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle
more dell'approvazione dello statuto.