Art. 36. Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali 1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta dal comma 1 dell'art. 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.