Art. 37. Revisori dei conti 1. Alla lettera i) del comma 1 della legge regionale 48/1991, dopo il punto 2 aggiungere il seguente punto 2"bis. "2-bis. Aggiungere dopo il terzo comma dell'art. 57 della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142 il seguente comma: "non possono essere contemporaneamente componenti in piu' di due collegi".