Art. 37.
                         Revisori dei conti
 
    1. Alla lettera i) del comma 1  della  legge  regionale  48/1991,
dopo il punto 2 aggiungere il seguente punto 2"bis.
   "2-bis.  Aggiungere  dopo  il terzo comma dell'art. 57 della legge
regionale 8 giugno 1990, n. 142 il seguente comma:
    "non possono essere contemporaneamente componenti in piu' di  due
collegi".