Art. 38. 1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista. 2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa. 3. L'elettore puo' manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. 4. Non puo' essere piu' di una preferenza. 5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi semprre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nasciata. 6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza puo' scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati. 7. Sono vietati altri segni o indicazioni. 8. Qualora vengano espressi piu' voti di preferenza per candidati di una medisima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullita' dei voti previste dalla legge. 9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro. 10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato. 11. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato. 12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullita' dei voti previste dalla legge".