Art. 39. Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della provincia 1. Il Governo della Regione presentera' all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.