Art. 39.
          Disposizione programmatica per l'elezione diretta
                   del presidente della provincia
 
   1.  Il  Governo della Regione presentera' all'Assemblea regionale,
entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,
un'iniziativa  legislativa  che  preveda  l'estensione alla provincia
regionale  dei  criteri  contenuti  nella  presente  legge  ai   fini
dell'elezione   mediante  suffragio  popolare  del  presidente  della
provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.