Art. 4. Incandidabilita' e incompatibilita' del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento 1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: "ne' essere candidato alla carica di sindaco, ne' ricoprire la carica di assessore comunale".