Art. 4.
     Incandidabilita' e incompatibilita' del personale direttivo
               negli organi ed uffici di collocamento
 
   1. Al comma 2 dell'art. 18  della  legge  regionale  21  settembre
1990,  n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: "ne' essere candidato
alla  carica  di  sindaco,  ne'  ricoprire  la  carica  di  assessore
comunale".