Art. 7.
                        C a n d i d a t u r a
 
   1.  Nessuno puo' presentarsi come candidato alla carica di sindaco
in piu' di un comune contemporaneamente.
   2. Chi e' eletto in un comune non puo' presentarsi come  candidato
in altri comuni.
   3.  E'  consentita  la  candidatura  contemporanea  alla carica di
sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.
   4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato  dec-
ade dalla carica di consigliere comunale.
   5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e
del   relativo   contrassegno   valgono   le  norme  vigenti  per  la
presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale,  cosi'
come  previsto  dal  Testo  unico  delle  leggi  per  la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto  del
Presidente   della  Regione  20  agosto  1960,  n.  3,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   quadruplicando   il   numero   dei
sottoscrittori  di  cui  agli  articoli 17 e 20 del testo unico delle
leggi per l'elezione dei consigli comunali nella  Regione  siciliana,
approvato  con  d.p.reg.  3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il
numero dei sottoscrittori di cui agli articoli  17  e  20  del  testo
unico  delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana,  approvato  con  d.p.reg.  3/1960   e'   raddoppiato.   Si
applicano,  altresi',  le  disposizioni di cui alla legge regionale 7
maggio 1977, n. 29, l'art. 1, lett. c).
   6. Il contrassegno puo' essere identico ad altro depositato per le
elezioni del consiglio comunale.
   7. All'atto di presentazione della candidatura  sono  allegati  la
dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura  ed  un documento
programmatico contenente l'enunciazione del  programma  politico  del
cadidato  e  dei  criteri  cui  il  candidato intende attenersi nella
nomina  degli  assessori.  Il  candidato  puo',  inoltre,  presentare
l'elenco di assessori che egli intende nominare.
   8.   Il  documento  programmatico  con  l'eventuale  elenco  degli
assessori proposti e' redatto su un  modulo  standardizzato,  le  cui
caratteristiche  tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore
regionale per gli enti locali.
   9. I candidati alle cariche  di  sindaco  o  consigliere  comunale
devono  aggiungere  alla  documentazione gia' prescritta una pubblica
dichiarazione, da rilasciare davanti al pubblico ufficiale,  in  atto
pubblico,  attestante  se  gli  stessi sono stati raggiunti, ai sensi
dell'art. 369 del codice di  procedura  penale,  da  informazione  di
garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo
mafioso;  se  sono  stati  proposti per una misura di prevenzione; se
sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art.  4  della
legge   27   dicembre  1956,  n.  1423;  se  sono  coniugati,  ovvero
conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in
giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se  gli
stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o
legati  da  vincoli  di  affiliazione,  con  soggetti condannati, con
sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione
per delinquere di stampo mafioso.
   10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8  e'  data
pubblicita'  mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei
principali luoghi pubblici in contemporaneita' con il  manifesto  dei
candidati.
   11.   Per   le  autenticazioni  delle  sottoscrizioni  di  cui  ai
precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.