Art. 7. C a n d i d a t u r a 1. Nessuno puo' presentarsi come candidato alla carica di sindaco in piu' di un comune contemporaneamente. 2. Chi e' eletto in un comune non puo' presentarsi come candidato in altri comuni. 3. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune. 4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato dec- ade dalla carica di consigliere comunale. 5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e del relativo contrassegno valgono le norme vigenti per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale, cosi' come previsto dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, quadruplicando il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.p.reg. 3/1960 e' raddoppiato. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, l'art. 1, lett. c). 6. Il contrassegno puo' essere identico ad altro depositato per le elezioni del consiglio comunale. 7. All'atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del cadidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato puo', inoltre, presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare. 8. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli assessori proposti e' redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali. 9. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione gia' prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti al pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. 10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 e' data pubblicita' mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneita' con il manifesto dei candidati. 11. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.