Art. 8.
          Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza
                      dei presidenti di seggio
 
   1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima
sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio,  o
al  piu'  tardi  il  secondo  giorno successivo, riunisce l'ufficio e
riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra  elettorale
di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita
dai voti validamente attribuiti.
   2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione,
rappresentato  dalla  meta'  piu'  uno dei voti validamente espressi.
Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o
superiore al numero cosi' determinato.
   3. Entro due giorni dalla chiusura  delle  operazioni  il  sindaco
uscente   o   il   commissario  straordinario  pubblica  i  risultati
dell'elezione e li notifica all'eletto.