Art. 8. Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio 1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al piu' tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti. 2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla meta' piu' uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero cosi' determinato. 3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.