Art. 9. Secondo turno di votazione 1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avra' luogo, con le stesse modalita', nella seconda domenica successiva. 2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione del risultato del primo turno. 3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinuncie suc- cessive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore. 4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facolta' di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono indicare l'elenco completo degli assessori che intendano nominare. 5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, e' consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7. 6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarita' delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne da' comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede. 7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 7. 8. Nel secondo turno e' eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. 9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato e' eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione e' indetta entro novanta giorni dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.