Art. 9.
                     Secondo turno di votazione
 
   1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la  nuova
votazione  per  l'elezione  del  sindaco  avra'  luogo, con le stesse
modalita', nella seconda domenica successiva.
   2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati  che,  nel  primo
turno,  hanno  ottenuto  il  maggior  numero di voti, salve eventuali
dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione  elettorale
circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione del risultato
del primo turno.
   3.  Qualora  uno  o  ambedue  i candidati ammessi al secondo turno
dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto
in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinuncie  suc-
cessive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.
   4.  I  candidati  ammessi  al  secondo  turno  hanno  facolta'  di
modificare  il  documento   programmatico   formulato   all'atto   di
presentazione   della   candidatura   anche   nella   parte  relativa
all'indicazione dei criteri per  la  formazione  della  giunta.  Essi
devono  indicare  l'elenco  completo  degli  assessori  che intendano
nominare.
   5. Qualora nel documento predisposto  per  il  secondo  turno  sia
espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di
una   coalizione   di   gruppi   politici   che  avevano  partecipato
separatamente al primo turno, e' consentita  anche  la  modificazione
del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7.
   6.   La   Commissione   elettorale   circondariale,  accertata  la
regolarita' delle candidature ammesse  al  secondo  turno,  entro  il
primo   giorno   successivo   alla   ricezione   degli  atti  ne  da'
comunicazione al sindaco per la  preparazione  del  manifesto  con  i
candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.
   7.  Il  manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri
luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente  la  votazione.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 7.
   8.  Nel  secondo  turno  e'  eletto sindaco il candidato che abbia
riportato il maggior numero di voti.
   9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi
altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque
alla votazione ed il  candidato  e'  eletto  qualora  partecipi  alla
consultazione  la  maggioranza  assoluta  degli  iscritti nelle liste
elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25  per  cento
degli  iscritti  nelle  liste  elettorali. Ove non venga raggiunto il
quorum prescritto, la nuova elezione e' indetta entro novanta  giorni
dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede
ai  sensi  dell'art.  55  dell'Ordinamento  amministrativo degli enti
locali  approvato  con   legge   regionale   16/1963   e   successive
modificazioni ed integrazioni.