Art. 10. Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni 1. La procedura di VIA non si applica alle opere destinate alla difesa nazionale. 2. Le opere di competenza statale sono soggette alla procedura di VIA ai fini delle determinazioni di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, all'intesa con la Provincia si applicano gli articoli 8 e 9.