Art. 10.
               Applicazione delle norme nei confronti
                   delle pubbliche amministrazioni
 
   1.  La  procedura  di VIA non si applica alle opere destinate alla
difesa nazionale.
   2. Le opere di competenza statale sono soggette alla procedura  di
VIA  ai  fini  delle  determinazioni  di  competenza  della Provincia
autonoma di Bolzano.
   3. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, all'intesa con
la Provincia si applicano gli articoli 8 e 9.