Art. 12.
                     Presentazione del progetto
 
   1.    Il    committente   deve   depositare   presso   il   comune
territorialmente interessato, oltre agli elaborati  tecnici  previsti
dalle  leggi  provinciali  di  cui  all'articolo  9, anche una scheda
riassuntiva riportante  i  provvedimenti  progettati  per  la  tutela
dell'ambiente,  gli  effetti  complessivi  che il progetto, una volta
realizzato,   determinera'   sull'ambiente   stesso,   nonche'    una
dichiarazione  la quale attesti che le prescrizioni di legge relative
all'area interessata dal progetto  sono  state  osservate  e  che  le
soluzioni  tecniche  sono  adeguate,  affinche' ci si debba aspettare
solamente gli effetti indicati nella relazione stessa.
   2. Qualora per  l'attivita'  progettata  sia  richiesta  anche  la
concessione  edilizia, la documentazione per la VIA semplificata deve
essere  presentata  al  comune  contemporaneamente  alla  domanda  di
rilascio della concessione edilizia.