Art. 12. Presentazione del progetto 1. Il committente deve depositare presso il comune territorialmente interessato, oltre agli elaborati tecnici previsti dalle leggi provinciali di cui all'articolo 9, anche una scheda riassuntiva riportante i provvedimenti progettati per la tutela dell'ambiente, gli effetti complessivi che il progetto, una volta realizzato, determinera' sull'ambiente stesso, nonche' una dichiarazione la quale attesti che le prescrizioni di legge relative all'area interessata dal progetto sono state osservate e che le soluzioni tecniche sono adeguate, affinche' ci si debba aspettare solamente gli effetti indicati nella relazione stessa. 2. Qualora per l'attivita' progettata sia richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione per la VIA semplificata deve essere presentata al comune contemporaneamente alla domanda di rilascio della concessione edilizia.