Art. 14. Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli 1. Gli uffici provinciali, competenti per i settori di cui all'articolo 9, vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale, onde assicurarne la rispondenza a quanto previsto nel relativo provvedimento. 2. Qualora trattasi di attivita' per le quali sia prescritta l'autorizzazione all'esercizio, una volta realizzato il progetto, gli interessati devono inoltrare domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio al sindaco territorialmente competente, il quale richiede al presidente del comitato VIA il parere necessario all'uopo. 3. Il presidente del comitato VIA incarica gli uffici competenti ad avviare i collaudi funzionali delle opere secondo le procedure previste dalle singole leggi di settore. In base ai risultati dei collaudi, la conferenza dei direttori d'ufficio, di cui all'articolo 13, emette parere vincolante sul rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune territorialmente interessato. 4. Al fine di garantire una corretta gestione degli impianti o dell'attivita' produttiva nel parere vengono riportate anche prescrizioni sugli eventuali controlli da eseguirsi o sistemi di monitoraggio da installarsi a cura dei titolari, nonche' sulle periodicita' con cui i risultati delle misure e dei controlli prescritti devono essere trasmessi all'assessore provinciale competente.