Art. 14.
         Autorizzazioni all'esercizio, vigilanze e controlli
 
   1.  Gli  uffici  provinciali,  competenti  per  i  settori  di cui
all'articolo  9,  vigilano  sull'esecuzione  delle  opere   e   degli
interventi  che  abbiano  ottenuto la valutazione positiva di impatto
ambientale, onde assicurarne la rispondenza  a  quanto  previsto  nel
relativo provvedimento.
   2.  Qualora  trattasi  di  attivita'  per  le quali sia prescritta
l'autorizzazione all'esercizio, una volta realizzato il progetto, gli
interessati   devono    inoltrare    domanda    per    il    rilascio
dell'autorizzazione   all'esercizio   al   sindaco   territorialmente
competente, il quale richiede  al  presidente  del  comitato  VIA  il
parere necessario all'uopo.
   3.  Il  presidente del comitato VIA incarica gli uffici competenti
ad avviare i collaudi funzionali delle  opere  secondo  le  procedure
previste  dalle  singole  leggi  di settore. In base ai risultati dei
collaudi, la conferenza dei direttori d'ufficio, di cui  all'articolo
13,  emette  parere  vincolante  sul  rilascio dell'autorizzazione da
parte del sindaco del comune territorialmente interessato.
   4. Al fine di garantire una corretta  gestione  degli  impianti  o
dell'attivita'   produttiva   nel   parere  vengono  riportate  anche
prescrizioni sugli eventuali controlli  da  eseguirsi  o  sistemi  di
monitoraggio  da  installarsi  a  cura  dei  titolari,  nonche' sulle
periodicita' con  cui  i  risultati  delle  misure  e  dei  controlli
prescritti   devono   essere   trasmessi   all'assessore  provinciale
competente.