Art. 15.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chiunque intraprenda la realizzazione di  un  progetto  per  il
quale  e'  prevista  la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui
all'articolo 8, e' soggetto, indipendentemente dalle sanzioni  penali
ed   amministrative  previste  dalle  leggi  vigenti,  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  in  denaro,  da  lire
10.000.000  a  lire  100.000.000. Ad una sanzione da lire 5.000.000 a
lire  50.000.000  e'  soggetto  chi  non  rispetti  le   prescrizioni
particolari   imposte   con   la  valutazione  positiva  dell'impatto
ambientale,   ovvero   si   discosti   nella   realizzazione    dalle
caratteristiche essenziali del progetto, descritte nella RIA.
   2.  Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni
della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive  modifiche
ed  integrazioni,  concernente  norme di procedura per l'applicazione
delle sanzioni amministrative.
   3.  L'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  di
archiviazione  di cui all'articolo 7 della predetta legge provinciale
spetta al direttore di ripartizione competente in materia.
   4.  I  proventi  delle sanzioni sono introitati nel bilancio della
Provincia.
   5. In caso di una contravvenzione ai sensi del comma  1  i  lavori
devono  essere  immediatamente  sospesi e deve essere ripristinato lo
stato  originario   entro   il   termine   stabilito   dall'assessore
competente. Se il contravventore non provvede in proprio, l'assessore
competente,  decorso  un  termine  di giorni 15, dispone l'esecuzione
d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a  spese
del   contravventore.   Al  recupero  delle  spese  si  provvede  con
l'osservanza del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   6. Se la riduzione in pristino non e'  possibile  o  e'  possibile
solo parzialmente, il contravventore alla presente legge e' tenuto al
risarcimento in denaro del danno arrecato all'ambiente.
   7.  L'entita'  del  risarcimento  in  denaro  e'  determinata  dal
Presidente  della  Giunta  provinciale  su  proposta   dell'assessore
competente  sentito  il  comitato VIA. Entro 30 giorni dalla notifica
del  provvedimento  puo'  essere  presentato  ricorso   alla   Giunta
provinciale.  Per la riscossione del risarcimento si applica il Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   8. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge  provvede
il personale indicato nel regolamento di esecuzione.