Art. 15. S a n z i o n i 1. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale e' prevista la VIA senza aver ottenuto l'approvazione di cui all'articolo 8, e' soggetto, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, da lire 10.000.000 a lire 100.000.000. Ad una sanzione da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 e' soggetto chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto, descritte nella RIA. 2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative. 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 7 della predetta legge provinciale spetta al direttore di ripartizione competente in materia. 4. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia. 5. In caso di una contravvenzione ai sensi del comma 1 i lavori devono essere immediatamente sospesi e deve essere ripristinato lo stato originario entro il termine stabilito dall'assessore competente. Se il contravventore non provvede in proprio, l'assessore competente, decorso un termine di giorni 15, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 6. Se la riduzione in pristino non e' possibile o e' possibile solo parzialmente, il contravventore alla presente legge e' tenuto al risarcimento in denaro del danno arrecato all'ambiente. 7. L'entita' del risarcimento in denaro e' determinata dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente sentito il comitato VIA. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento puo' essere presentato ricorso alla Giunta provinciale. Per la riscossione del risarcimento si applica il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 8. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvede il personale indicato nel regolamento di esecuzione.