Art. 16. Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica 1. Qualora si tratti di opere o di impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale e ove dalla VIA dovesse risultare che per l'attivita' progettata deve essere scelta una localizzazione diversa da quella prevista nel piano urbanistico del comune territorialmente interessato, la Giunta provinciale prima della decisione di cui all'articolo 8 sente il comune territorialmente interessato, che deve esprimersi entro 30 giorni. Da tale termine decorre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 8. Contestualmente con la decisione sull'ammissibilita' dell'attivita', la Giunta provinciale dispone d'ufficio le necessarie modifiche ai piani urbanistici dei comuni territorialmente interessati. In esecuzione della disposizione della Giunta provinciale l'ufficio centrale all'urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici dei piani urbanistici interessati. 2. Al fine di coordinare la pianificazione urbanistica con le esigenze della tutela dell'ambiente, le richieste di varianti o di rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la localizzazione di opere od impianti soggetti alla VIA ordinaria devono essere accompagnati da uno studio per la valutazione dell'impatto ambientale. In tal caso i termini di cui all'articolo 49 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, sono sospesi fino alla decisione sullo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7.