Art. 16.
         Coordinamento tra VIA e pianificazione urbanistica
 
   1.  Qualora si tratti di opere o di impianti di interesse statale,
provinciale e comprensoriale e ove dalla VIA  dovesse  risultare  che
per  l'attivita'  progettata  deve  essere  scelta una localizzazione
diversa  da  quella  prevista  nel  piano  urbanistico   del   comune
territorialmente  interessato,  la  Giunta  provinciale  prima  della
decisione di cui all'articolo  8  sente  il  comune  territorialmente
interessato,  che  deve  esprimersi  entro 30 giorni. Da tale termine
decorre  il  termine  di  60   giorni   previsto   dall'articolo   8.
Contestualmente  con la decisione sull'ammissibilita' dell'attivita',
la Giunta provinciale dispone d'ufficio le  necessarie  modifiche  ai
piani   urbanistici   dei  comuni  territorialmente  interessati.  In
esecuzione della  disposizione  della  Giunta  provinciale  l'ufficio
centrale  all'urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici dei
piani urbanistici interessati.
   2. Al fine di coordinare  la  pianificazione  urbanistica  con  le
esigenze  della  tutela  dell'ambiente, le richieste di varianti o di
rielaborazioni  di  piani   urbanistici   comunali   riguardanti   la
localizzazione  di  opere  od  impianti  soggetti  alla VIA ordinaria
devono  essere  accompagnati  da  uno  studio  per   la   valutazione
dell'impatto ambientale. In tal caso i termini di cui all'articolo 49
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, sono sospesi fino alla
decisione sullo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7.