Art. 2. Ambito di applicazione 1. La procedura di VIA si applica a tutte le attivita' ed opere che presentino ripercussioni sull'ambiente comprese nell'elenco allegato alla presente legge. La tabella allegata puo' essere modilicata ed integrata con regolamento di esecuzione su proposta del comitato VIA. 2. Nel caso di progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione, la procedura di cui al comma 1 si applica solo quando tale intervento supera i limiti di cui all'articolo 11. 3. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali si riferiscono. Capo Il LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE ORDINARIA