Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  La  procedura  di VIA si applica a tutte le attivita' ed opere
che  presentino  ripercussioni  sull'ambiente  comprese   nell'elenco
allegato  alla  presente  legge.  La  tabella  allegata  puo'  essere
modilicata ed integrata con regolamento di esecuzione su proposta del
comitato VIA.
   2.   Nel   caso   di   progetti   relativi   ad   ampliamento    o
ristrutturazione,  la  procedura  di  cui  al comma 1 si applica solo
quando tale intervento supera i limiti di cui all'articolo 11.
   3.  Non  sono  sottoposti  alla  procedura  di  VIA  i  lavori  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, qualunque siano le opere e
gli impianti ai quali si riferiscono.
 
                               Capo Il
                     LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
                        AMBIENTALE ORDINARIA