Art. 20. Costituzione della commissione VIA 1. E' istituita una commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da esperti nel campo della descrizione, della tutela, dell'inquinamento e dei danni all'ambiente. La commissione e' composta da 5 a 7 persone che vengono nominate dalla Giunta provinciale sulla base delle loro specifiche capacita' professionali; la Giunta provinciale sceglie tra esse il presidente ed un vicepresidente. Ulteriori esperti possono essere consultati nei limiti previsti dal regolamento di esecuzione. 2. La Giunta provinciale determina i compensi per i membri della commissione e per gli ulteriori esperti. La commissione si avvale del servizio di segreteria della ripartizione competente per la VIA e dei rispettivi servizi tecnici della Giunta provinciale. 3. La commissione VIA e' costituita esclusivamente da membri i quali: a) non si trovino in rapporti di parentela e convivenza con il committente del progetto o con gli esperti da lui incaricati; b) non abbiano rapporto professionale di dipendenza o di collaborazione con il committente del progetto o con gli esperti da lui incaricati; c) non devono aver prestato opera o consulenza nell'attivita' oggetto d'esame o nelle possibili soluzioni alternative, ne' partecipato ai procedimenti amministrativi riguardanti tale attivita'.