Art. 20.
                 Costituzione della commissione VIA
 
   1.  E'  istituita  una commissione per la valutazione dell'impatto
ambientale composta da esperti nel  campo  della  descrizione,  della
tutela, dell'inquinamento e dei danni all'ambiente. La commissione e'
composta  da  5  a  7  persone  che  vengono  nominate  dalla  Giunta
provinciale sulla base delle loro specifiche capacita' professionali;
la  Giunta  provinciale  sceglie  tra  esse  il  presidente   ed   un
vicepresidente.  Ulteriori  esperti  possono  essere  consultati  nei
limiti previsti dal regolamento di esecuzione.
   2. La Giunta provinciale determina i compensi per i  membri  della
commissione e per gli ulteriori esperti. La commissione si avvale del
servizio di segreteria della ripartizione competente per la VIA e dei
rispettivi servizi tecnici della Giunta provinciale.
   3.  La  commissione  VIA  e' costituita esclusivamente da membri i
quali:
     a) non si trovino in rapporti di parentela e convivenza  con  il
committente del progetto o con gli esperti da lui incaricati;
     b)  non  abbiano  rapporto  professionale  di  dipendenza  o  di
collaborazione con il committente del progetto o con gli  esperti  da
lui incaricati;
     c)  non  devono  aver prestato opera o consulenza nell'attivita'
oggetto  d'esame  o  nelle  possibili  soluzioni   alternative,   ne'
partecipato   ai   procedimenti   amministrativi   riguardanti   tale
attivita'.