Art. 21.
                    Compiti della commissione VIA
 
   1. La commissione VIA:
     a)  suggerisce  le  direttive  ai  sensi  dell'articolo  3   per
l'effettuazione della VIA;
     b)  consiglia  colui  che  propone  il progetto durante l'intero
procedimento;
     c) tratta le eventuali osservazioni scritte pervenute  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 5;
     d) assiste il comitato VIA durante tutte le sue decisioni;
     e) emette il giudizio qualita' sulla RIA;
     f)  da'  consigli  al  comitato  VIA  in  caso  di  richiesta di
esenzione della VIA;
     g) entro tre anni dall'entrata in vigore  della  legge  presenta
una  relazione  sulla  legge  con  eventuali  suggerimenti  sulla sua
applicazione e/o proposte di modifica.
   2.  La  commissione  VIA   e'   legalmente   costituita   con   la
partecipazione  di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza
dei presenti. Art. 22.
   1. L'Amministrazione provinciale conferisce annualmente il "Premio
per meriti nel campo  dell'ecologia  in  provincia  di  Bolzano"  per
premiare  singole  persone,  gruppi, imprese industriali ed artigiane
con sede in provincia di  Bolzano,  nonche'  i  comuni,  che  abbiano
fornito    un    notevole   contributo   nell'ambito   della   tutela
dell'ambiente.
   2. I principi e i criteri  per  il  conferimento  del  premio  per
meriti  nel  campo  dell'ecologia  in  provincia  di  Bolzano vengono
fissati con regolamento di esecuzione.