Art. 21. Compiti della commissione VIA 1. La commissione VIA: a) suggerisce le direttive ai sensi dell'articolo 3 per l'effettuazione della VIA; b) consiglia colui che propone il progetto durante l'intero procedimento; c) tratta le eventuali osservazioni scritte pervenute ai sensi del comma 3 dell'articolo 5; d) assiste il comitato VIA durante tutte le sue decisioni; e) emette il giudizio qualita' sulla RIA; f) da' consigli al comitato VIA in caso di richiesta di esenzione della VIA; g) entro tre anni dall'entrata in vigore della legge presenta una relazione sulla legge con eventuali suggerimenti sulla sua applicazione e/o proposte di modifica. 2. La commissione VIA e' legalmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Art. 22. 1. L'Amministrazione provinciale conferisce annualmente il "Premio per meriti nel campo dell'ecologia in provincia di Bolzano" per premiare singole persone, gruppi, imprese industriali ed artigiane con sede in provincia di Bolzano, nonche' i comuni, che abbiano fornito un notevole contributo nell'ambito della tutela dell'ambiente. 2. I principi e i criteri per il conferimento del premio per meriti nel campo dell'ecologia in provincia di Bolzano vengono fissati con regolamento di esecuzione.