Art. 23.
                  Aumento della dotazione organica
 
   1. Affinche'  la  ripartizione  "Ambiente  e  tutela  del  lavoro"
dell'amministrazione provinciale possa espletare le funzioni previste
dalla  presente  legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del
personale  provinciale  sono  aumentate  di  un  posto  nella  ottava
qualifica   funzionale,   di  quattro  posti  nella  sesta  qualifica
funzionale e di due posti nella quarta qualifica funzionale.