Art. 23. Aumento della dotazione organica 1. Affinche' la ripartizione "Ambiente e tutela del lavoro" dell'amministrazione provinciale possa espletare le funzioni previste dalla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di un posto nella ottava qualifica funzionale, di quattro posti nella sesta qualifica funzionale e di due posti nella quarta qualifica funzionale.