Art. 25. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e successivamente integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, e' inserito il seguente comma 1- bis: " 1-bis. Con regolamento di esecuzione saranno determinate quelle categorie di opere che per la loro natura e per la loro entita' costituiscono interventi non essenziali nel paesaggio e che sono direttamente autorizzati dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste competente per territorio. Il parere dell'ufficio distrettuale delle foreste sostituisce l'autorizzazione ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267."