Art. 25.
 
   1. Dopo il comma 1 dell'articolo  8  della  legge  provinciale  25
luglio   1970,   n.   16,  sostituito  dall'articolo  4  della  legge
provinciale 19 settembre 1973, n.  37,  e  successivamente  integrato
dall'articolo  5  della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, e'
inserito il seguente comma 1- bis:
   " 1-bis. Con regolamento di esecuzione saranno determinate  quelle
categorie  di  opere  che  per  la  loro natura e per la loro entita'
costituiscono interventi non essenziali  nel  paesaggio  e  che  sono
direttamente  autorizzati dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio
distrettuale delle  foreste  competente  per  territorio.  Il  parere
dell'ufficio  distrettuale delle foreste sostituisce l'autorizzazione
ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267."