Art. 26.
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge  provinciale  25  luglio
1970,  n.  16,  modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 19
settembre 1973, n. 37, e dall'articolo 5 della legge  provinciale  23
dicembre 1987, n. 35, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Avverso  il  provvedimento  di  diniego  o  di autorizzazione
condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente puo' ricorrere entro
trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla
Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio  e'  cosi'
composto:
     a) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale
presidente;   a   tale   scopo  il  presidente  del  relativo  organo
giudiziario designa due nominativi di madrelingua italiana e  due  di
madrelingua tedesca;
     b) da un esperto della ripartizione tutela del paesaggio e della
natura;
     c) da un esperto della ripartizione urbanistica;
     d) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli
esperti in tutela del paesaggio;
     e)  da  un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e
popolare;
     f) da un architetto, libero professionista, scelto dalla  Giunta
provinciale da terne proposte dall'organo professionale;
     g)  da  un  esperto-laureato  delle  ripartizioni  agricoltura e
foreste."