Art. 26. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e dall'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso il provvedimento di diniego o di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente puo' ricorrere entro trenta giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla Giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio e' cosi' composto: a) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa due nominativi di madrelingua italiana e due di madrelingua tedesca; b) da un esperto della ripartizione tutela del paesaggio e della natura; c) da un esperto della ripartizione urbanistica; d) da un esperto in tutela del paesaggio, scelto dall'albo degli esperti in tutela del paesaggio; e) da un esperto in materia di patrimonio storico, artistico e popolare; f) da un architetto, libero professionista, scelto dalla Giunta provinciale da terne proposte dall'organo professionale; g) da un esperto-laureato delle ripartizioni agricoltura e foreste."