Art. 27.
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale  25  luglio
1970,  n.  16,  sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19
settembre 1973, n. 37, e' cosi' sostituito:
   "1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione e' soggetto ad
autorizzazione   l'abbattimento   di  alberature  che  compongono  la
bellezza  ed  il  carattere  del  paesaggio,  in  particolare  quelle
fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine".
   2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 16 del
1970 sono soppressi.