Art. 27. 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, e' cosi' sostituito: "1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione e' soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine". 2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge provinciale n. 16 del 1970 sono soppressi.