Art. 28. 1. L'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 27 giugno 1978, n. 43, nonche' dall'articolo 7 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati devono ottenere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale con la procedura prevista dal capo III della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale: a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela di cui alle lettere a), b) limitatamente alle zone dichiarate zone di rispetto, c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1; b) la costruzione di strade con una larghezza complessiva superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore a 1000 metri, gli allacciamenti di malghe, nonche' gli allacciamenti di masi con una larghezza superiore a 3,50 metri e una lunghezza superiore a 1,5 chilometri; c) la costruzione di ferrovie; d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti; e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5.000 volt, gli impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonche' impianti di telecomunicazione; f) derivazioni d'acqua, la realizzazione di centrali termoelettriche con potenza nominale superiore a 50 chilowatt, serbatoi d'acqua, nonche' opere idrauliche di seconda e terza categoria; g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti; h) depositi di materiali di qualsiasi tipo su un'area di estensione superiore a 1.000 metri quadrati, rispettivamente con un volume superiore a 1.000 metri cubi; i) il dissodamento di bosco, di siepi e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna, la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate, miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria, spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1.600 metri sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 metri quadrati, la pendenza superiore al 40 per cento, nonche' previsto un livellamento superiore a 1,00 metri; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1.600 metri sul livello del mare; k) impianti di irrigazione per aree superiori ai 3 ettari, nonche' drenaggi; l) impianti di risalita, piste da sci, nonche' impianti di innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari; m) condutture e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata durante i lavori superi la larghezza di 5 metri; n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di qualsiasi tipo al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale; o) tutti i progetti presentati entro tre anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentano delle connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superano complessivamente i limiti sopra stabiliti. 2. Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non e' richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 822 del Codice Civile. 4. I progetti per le attivita' di cui al comma 1 devono essere sottoposti al parere della commissione edilizia comunale prima dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 5. Qualora si tratti di attivita' comprese nell'allegato alla legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale l'autorizzazione di cui all'articolo 7 viene concessa contestualmente all'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 6. Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione e' prevista l'intesa tra Stato e Provincia, l'esame della corrispondenza dei progetti alle finalita' della tutela del paesaggio viene effettuato nel corso del procedimento per la pronuncia dell'intesa. 7. Se le attivita' di cui al comma 1 per le soglie da stabilirsi con regolamento di esecuzione non sono tali da recare pregiudizio al paesaggio per la loro entita' o per la loro natura e se per esse non e' prescritta altra autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale oltre a quella di cui all'articolo 7, le relative opere sono approvate direttamente dall'assessore per la tutela del paesaggio su proposta dell'ufficio provinciale competente. 8. Nell'autorizzazione devono essere previsti gli interventi compensativi necessari, gli interventi sostitutivi, nonche' una cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria, in misura dei costi presunti degli interventi compensativi oppure sostitutivi. Qualora per l'intervento progettato sono concessi contributi provinciale ai sensi di legge, al posto della cauzione puo' essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento dell'intervento autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformita' dello stesso all'autorizzazione. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio degli interventi prescritti, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito. 9. La validita' dell'autorizzazione e' limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 10. Il richiedente puo' presentare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso alla Giunta provinciale contro il provvedimento adottato. 11. Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l'assessore provinciale competente puo' prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio."