Art. 28.
 
   1.  L'articolo  12  della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 19 settembre 1973,
n. 37, modificato dall'articolo 4 della legge provinciale  27  giugno
1978,  n.  43,  nonche'  dall'articolo  7  della legge provinciale 23
dicembre 1987, n. 35, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 12
 
   1. Gli  interventi  sull'ambiente  naturale  e  sul  paesaggio  di
seguito   elencati   devono   ottenere   l'autorizzazione   da  parte
dell'amministrazione provinciale con la procedura prevista  dal  capo
III  della  legge  provinciale  sull'istituzione  della  procedura di
valutazione dell'impatto ambientale:
     a) tutti gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela di
cui alle lettere a), b) limitatamente alle zone  dichiarate  zone  di
rispetto, c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 1;
     b)  la  costruzione  di  strade  con  una  larghezza complessiva
superiore a 2,50 metri o di lunghezza superiore  a  1000  metri,  gli
allacciamenti  di  malghe,  nonche' gli allacciamenti di masi con una
larghezza superiore a 3,50 metri e  una  lunghezza  superiore  a  1,5
chilometri;
     c) la costruzione di ferrovie;
     d) la realizzazione e l'ampliamento di aeroporti;
     e) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica  aventi  tensioni  non inferiori a 5.000 volt, gli impianti
per   la   diffusione   radiotelevisiva,    nonche'    impianti    di
telecomunicazione;
     f)   derivazioni   d'acqua,   la   realizzazione   di   centrali
termoelettriche  con  potenza  nominale  superiore  a  50  chilowatt,
serbatoi  d'acqua,  nonche'  opere  idrauliche  di  seconda  e  terza
categoria;
     g) miniere, cave e torbiere e l'estrazione di materiali inerti;
     h) depositi  di  materiali  di  qualsiasi  tipo  su  un'area  di
estensione  superiore  a 1.000 metri quadrati, rispettivamente con un
volume superiore a 1.000 metri cubi;
     i) il dissodamento di bosco,  di  siepi  e  la  soppressione  di
vegetazione  arbustiva  ed  arborea di campagna, la trasformazione di
pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate, miglioramenti
alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria, spianamenti di  aree
intensamente  coltivate  e di prati sotto la quota di 1.600 metri sul
livello  del  mare,  qualora  la  superficie   sia   complessivamente
superiore  a  5.000  metri  quadrati, la pendenza superiore al 40 per
cento, nonche' previsto un livellamento superiore a 1,00 metri; tutti
gli interventi su superfici situate ad una quota  sopra  1.600  metri
sul livello del mare;
     k)  impianti  di  irrigazione  per  aree  superiori ai 3 ettari,
nonche' drenaggi;
     l) impianti di risalita,  piste  da  sci,  nonche'  impianti  di
innevamento artificiale per aree superiori a 2 ettari;
     m)  condutture  e tubazioni sotto terra, qualora l'area occupata
durante i lavori superi la larghezza di 5 metri;
     n) mezzi pubblicitari o impianti segnaletici di  qualsiasi  tipo
al di fuori dei centri abitati, eccettuata la segnaletica stradale;
     o)  tutti  i progetti presentati entro tre anni dalla data della
prima autorizzazione rilasciata  dal  sindaco  che  presentano  delle
connessioni causali ed ambientali con i progetti approvati e superano
complessivamente i limiti sopra stabiliti.
   2.  Per  l'esecuzione  di  opere  di pronto soccorso per calamita'
pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non e' richiesta  alcuna
autorizzazione paesaggistica.
   3.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
opere destinate alla difesa nazionale di cui al comma 1 dell'articolo
822 del Codice Civile.
   4. I progetti per le attivita' di cui al  comma  1  devono  essere
sottoposti  al  parere  della  commissione  edilizia  comunale  prima
dell'inoltro della domanda al comitato VIA ai sensi dell'articolo  13
della   legge   provinciale   sull'istituzione   della  procedura  di
valutazione dell'impatto ambientale.
   5. Qualora si tratti  di  attivita'  comprese  nell'allegato  alla
legge  provinciale  sull'istituzione  della  procedura di valutazione
dell'impatto ambientale l'autorizzazione di cui all'articolo 7  viene
concessa  contestualmente  all'autorizzazione  di  cui all'articolo 8
della  legge  provinciale   sull'istituzione   della   procedura   di
valutazione dell'impatto ambientale.
   6. Per lavori di competenza dello Stato e per la cui realizzazione
e'   prevista   l'intesa   tra   Stato  e  Provincia,  l'esame  della
corrispondenza dei progetti alle finalita' della tutela del paesaggio
viene  effettuato  nel  corso  del  procedimento  per  la   pronuncia
dell'intesa.
   7.  Se  le attivita' di cui al comma 1 per le soglie da stabilirsi
con regolamento di esecuzione non sono tali da recare pregiudizio  al
paesaggio  per la loro entita' o per la loro natura e se per esse non
e' prescritta  altra  autorizzazione  da  parte  dell'amministrazione
provinciale  oltre  a quella di cui all'articolo 7, le relative opere
sono  approvate  direttamente  dall'assessore  per  la   tutela   del
paesaggio su proposta dell'ufficio provinciale competente.
   8.  Nell'autorizzazione  devono  essere  previsti  gli  interventi
compensativi  necessari,  gli  interventi  sostitutivi,  nonche'  una
cauzione,  anche  sotto forma di fidejussione bancaria, in misura dei
costi presunti  degli  interventi  compensativi  oppure  sostitutivi.
Qualora   per   l'intervento   progettato  sono  concessi  contributi
provinciale ai sensi di legge, al posto della  cauzione  puo'  essere
trattenuto  l'importo  del  contributo corrispondente al valore della
cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro  60  giorni
dalla  data  in  cui  l'interessato abbia notificato il completamento
dell'intervento   autorizzato,   previo   accertamento    da    parte
dell'ufficio  provinciale  competente  della conformita' dello stesso
all'autorizzazione.  Senza  pregiudizio   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo  21, in caso di trasgressione la cauzione viene devoluta
all'esecuzione  d'ufficio  degli  interventi  prescritti,  qualora il
trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.
   9. La validita' dell'autorizzazione e' limitata a tre  anni  dalla
data  del  rilascio;  trascorso  tale periodo l'esecuzione dei lavori
progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
   10.  Il  richiedente  puo'  presentare,  ai  sensi  del  comma   6
dell'articolo  13  della  legge  provinciale  sull'istituzione  della
procedura di valutazione dell'impatto  ambientale,  entro  30  giorni
dalla   comunicazione  ricorso  alla  Giunta  provinciale  contro  il
provvedimento adottato.
   11. Qualora per l'esame del progetto oppure del ricorso  si  renda
necessario  l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni
metereologiche invernali non  lo  permettano  nei  termini  previsti,
l'assessore provinciale competente puo' prorogare il termine di legge
per  la  decisione  fino  al  massimo di 90 giorni. Della proroga del
termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente
per territorio."