Art. 30.
 
   1.  Il  comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, e' cosi' sostituito:
   "1. Le funzioni in materia di tutela del  paesaggio  di  cui  agli
articoli  8,  11  e 14 sono esercitate dai sindaci dei singoli comuni
per delega della Provincia."