Art. 31.
                        Copertura delle spese
 
   1. Alla copertura delle maggiori spese per  il  personale  di  cui
agli articoli 23 e 24, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 e
in  lire  300 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per
l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale
iscritto al capitolo 102115 dello stato  di  previsione  della  spesa
(partita  n.  7  dell'allegato  n.  3  al  bilancio);  per il biennio
1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla
Sezione  8,  Settore  8.5,  lettera  b.1)  del  bilancio  pluriennale
1992-1994;  per  gli  anni successivi con corrispondenti stanziamenti
nei rispettivi bilanci della Provincia.
   2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli  13,  comma
6,  18,  20,  22  e  24  si  provvede  con  gli stanziamenti iscritti
annualmente nel bilancio di previsione della Provincia per  spese  di
analoga  natura,  ovvero  tramite  uno  stanziamento apposito, il cui
ammontare e' stabilito dalla legge finanziaria annuale.