Art. 31. Copertura delle spese 1. Alla copertura delle maggiori spese per il personale di cui agli articoli 23 e 24, valutate in lire 150 milioni per l'anno 1992 e in lire 300 milioni all'anno a decorrere dal 1993, si provvede: per l'anno 1992 mediante riduzione per lire 150 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio); per il biennio 1993-1994 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 8, Settore 8.5, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 13, comma 6, 18, 20, 22 e 24 si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente nel bilancio di previsione della Provincia per spese di analoga natura, ovvero tramite uno stanziamento apposito, il cui ammontare e' stabilito dalla legge finanziaria annuale.