Art. 33.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  disposizioni  dei  capi  I  e  II  della presente legge si
applicano a partire  dalla  costituzione  della  commissione  di  cui
all'articolo 20, dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 24
e  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento di esecuzione di cui al
comma 2 dell'articolo 4.
   2. Le disposizioni del capo III si applicano decorsi trenta giorni
dall'istituzione dell'ufficio di cui  all'articolo  24.  Il  relativo
termine sara' reso noto nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 7 luglio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, il
    vice prefetto vicario: PAPPALARDO.
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   (Omissis).