Art. 33. Norma transitoria 1. Le disposizioni dei capi I e II della presente legge si applicano a partire dalla costituzione della commissione di cui all'articolo 20, dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 24 e dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 4. 2. Le disposizioni del capo III si applicano decorsi trenta giorni dall'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 24. Il relativo termine sara' reso noto nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 7 luglio 1992 DURNWALDER Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, il vice prefetto vicario: PAPPALARDO. ------ (Omissis).