Art. 4. Relazione di impatto ambientale (RIA) 1. La relazione di impatto ambientale, che deve essere redatta dal committente, deve evidenziare, descrivere e valutare le possibili conseguenze dell'attivita' sull'ambiente e mettere in evidenza le eventuali alternative che ragionevolmente possono essere prese in considerazione. 2. Le direttive per l'elaborazione della RIA di ogni singolo caso concreto vengono emesse sulla base dei criteri fissati nel regolamento di esecuzione. 3. La RIA e' corredata dalla documentazione prevista dalle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale predisposte dall'amministrazione provinciale. Nel proporre le soluzioni alternative deve essere compiuta una valutazione comparata delle alternative possibili, fornendo per ciascuna di esse, anche in via di sintesi, ogni elemento utile per tale valutazione. 4. Contemporaneamente alla RIA il proponente invia la richiesta di approvazione al comitato VIA, che trasmette la RIA ed una copia del progetto alla commissione VIA. 5. Sui progetti concernenti attivita' produttive deve essere acquisito il parere dell'assessore provinciale competente in materia che lo esprime entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5.