Art. 4.
                Relazione di impatto ambientale (RIA)
 
   1. La relazione di impatto ambientale, che deve essere redatta dal
committente,  deve  evidenziare,  descrivere  e valutare le possibili
conseguenze dell'attivita' sull'ambiente e  mettere  in  evidenza  le
eventuali  alternative  che  ragionevolmente  possono essere prese in
considerazione.
   2.  Le direttive per l'elaborazione della RIA di ogni singolo caso
concreto  vengono  emesse  sulla  base  dei   criteri   fissati   nel
regolamento di esecuzione.
   3.  La  RIA e' corredata dalla documentazione prevista dalle norme
tecniche  per  la  redazione  degli  studi  di   impatto   ambientale
predisposte   dall'amministrazione   provinciale.   Nel  proporre  le
soluzioni alternative deve essere compiuta una valutazione  comparata
delle  alternative possibili, fornendo per ciascuna di esse, anche in
via di sintesi, ogni elemento utile per tale valutazione.
   4. Contemporaneamente alla RIA il proponente invia la richiesta di
approvazione al comitato VIA, che trasmette la RIA ed una  copia  del
progetto alla commissione VIA.
   5.  Sui  progetti  concernenti  attivita'  produttive  deve essere
acquisito il parere dell'assessore provinciale competente in  materia
che lo esprime entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5.