Art. 5.
                       Partecipazione pubblica
 
   1.  Il  progetto e la relativa RIA devono essere depositati presso
la ripartizione competente per la VIA per la durata del procedimento.
Copia del progetto e della RIA devono essere depositati nel comune  o
nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.
   2.  Del deposito del progetto e della RIA deve essere dato avviso,
a cura della ripartizione competente  per  la  VIA  ed  a  spese  del
richiedente,  su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in
lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si  intende
avviato  a  tutti  gli  effetti dalla data ultima di pubblicazione di
tale avviso.
   3. Chiunque puo' prendere visione  del  progetto  e  della  RIA  e
presentare   entro   il   termine   di   30  giorni  dall'inizio  del
procedimento,  propria   osservazione   scritta   alla   ripartizione
competente  per  la  VIA, che provvede ad inoltrarla alla commissione
VIA. Il richiedente puo' prendere visione delle osservazioni scritte.