Art. 5. Partecipazione pubblica 1. Il progetto e la relativa RIA devono essere depositati presso la ripartizione competente per la VIA per la durata del procedimento. Copia del progetto e della RIA devono essere depositati nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento. 2. Del deposito del progetto e della RIA deve essere dato avviso, a cura della ripartizione competente per la VIA ed a spese del richiedente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso. 3. Chiunque puo' prendere visione del progetto e della RIA e presentare entro il termine di 30 giorni dall'inizio del procedimento, propria osservazione scritta alla ripartizione competente per la VIA, che provvede ad inoltrarla alla commissione VIA. Il richiedente puo' prendere visione delle osservazioni scritte.