Art. 7.
                       Parere del comitato VIA
 
   1.  Il  comitato VIA esamina la RIA ed ogni altro atto e documento
ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio
di qualita' da  parte  della  commissione  VIA,  un  parere  motivato
sull'impatto  ambientale  del progetto. Il committente ha diritto che
il comitato VIA, prima di rilasciare il parere,  ascolti  gli  autori
della  RIA.  Se  il comitato VIA non si esprime entro i 60 giorni, il
giudizio di qualita' della commissione VIA sostituisce il parere  del
comitato   VIA.   Il  parere  puo'  contenere  anche  indicazioni  su
provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze nega-
tive, cosi' come  la  predisposizione  di  misure  di  controllo  che
debbano  essere  previste  all'atto della realizzazione del progetto.
L'esecutore del progetto e' obbligato ad adeguare il progetto  stesso
a tali prescrizioni.
   2.  Il  comitato  VIA  decide  se  l'adeguamento del progetto alle
prescrizioni debba avvenire  prima  del  rilascio  della  concessione
edilizia  o  se  possa  avvenire  in corso d'opera. La verifica se il
progetto e' stato adeguato alle prescrizioni contenute nel parere, e'
effettuata dal comitato VIA  entro  60  giorni  dalla  ricezione  dei
documenti.  Se  la  verifica  non viene effettuata entro i 60 giorni,
essa si intende positiva.
   3. Se il giudizio di qualita' sul progetto e' negativo il comitato
VIA puo' fornire l'indicazione di soluzioni alternative,  tra  quelle
prese  in  considerazione nella RIA, allo scopo di garantire un minor
impatto ambientale.