Art. 7. Parere del comitato VIA 1. Il comitato VIA esamina la RIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualita' da parte della commissione VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto. Il committente ha diritto che il comitato VIA, prima di rilasciare il parere, ascolti gli autori della RIA. Se il comitato VIA non si esprime entro i 60 giorni, il giudizio di qualita' della commissione VIA sostituisce il parere del comitato VIA. Il parere puo' contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze nega- tive, cosi' come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto. L'esecutore del progetto e' obbligato ad adeguare il progetto stesso a tali prescrizioni. 2. Il comitato VIA decide se l'adeguamento del progetto alle prescrizioni debba avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o se possa avvenire in corso d'opera. La verifica se il progetto e' stato adeguato alle prescrizioni contenute nel parere, e' effettuata dal comitato VIA entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti. Se la verifica non viene effettuata entro i 60 giorni, essa si intende positiva. 3. Se il giudizio di qualita' sul progetto e' negativo il comitato VIA puo' fornire l'indicazione di soluzioni alternative, tra quelle prese in considerazione nella RIA, allo scopo di garantire un minor impatto ambientale.