Art. 8.
                       A p p r o v a z i o n e
 
   1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilita'  del  progetto
ai  sensi  della  presente  legge entro 60 giorni dalla ricezione del
parere del comitato VIA. Se la  Giunta  provinciale  non  si  esprime
entro i 60 giorni, il progetto si intende approvato.
   2. L'autorizzazione ai sensi della presente legge ha una validita'
di  tre  anni.  Tale  validita', su richiesta e sentito il parere del
comitato VIA, puo' essere prorogata di ulteriori  tre  anni.  Decorso
tale termine, l'autorizzazione decade di diritto se i lavori non sono
stati  eseguiti  e  la  procedura  VIA  dovra'  essere  integralmente
rinnovata.