Art. 8. A p p r o v a z i o n e 1. La Giunta provinciale decide sull'ammissibilita' del progetto ai sensi della presente legge entro 60 giorni dalla ricezione del parere del comitato VIA. Se la Giunta provinciale non si esprime entro i 60 giorni, il progetto si intende approvato. 2. L'autorizzazione ai sensi della presente legge ha una validita' di tre anni. Tale validita', su richiesta e sentito il parere del comitato VIA, puo' essere prorogata di ulteriori tre anni. Decorso tale termine, l'autorizzazione decade di diritto se i lavori non sono stati eseguiti e la procedura VIA dovra' essere integralmente rinnovata.