Art. 9.
           Rapporti con altri provvedimenti amministrativi
 
   1. L'autorizzazione ai fini della  VIA  sostituisce  a  tutti  gli
effetti  le  autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del paesaggio, del
suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e
di vincolo idrogeologico.
   2. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza  provinciale,
diversi  da  quelli  indicati nel comma 1, e la concessione edilizia,
ove    richiesta,    non    possono    essere    rilasciati     prima
dell'autorizzazione ai fini della VIA.