Art. 9. Rapporti con altri provvedimenti amministrativi 1. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del paesaggio, del suolo, dell'acqua, dell'aria ed in materia di inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico. 2. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 1, e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA.