Art. 3.
 
   1.  All'articolo  3 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13,
e' aggiunto il seguente comma 2:
   "2. Nel rispetto  degli  accordi  internazionali  in  materia,  la
Giunta  provinciale,  sentito  il  consiglio  scolastico provinciale,
determina  altresi'  criteri  e  modalita'  per  l'effettuazione   di
gemellaggi,  di  scambi  di  studenti  e  di  classi  di scuole della
Provincia con altre scuole nazionali ed estere".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 10 luglio 1992
 
                             DURNWALDER
 
Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'.