Art. 3. 1. All'articolo 3 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13, e' aggiunto il seguente comma 2: "2. Nel rispetto degli accordi internazionali in materia, la Giunta provinciale, sentito il consiglio scolastico provinciale, determina altresi' criteri e modalita' per l'effettuazione di gemellaggi, di scambi di studenti e di classi di scuole della Provincia con altre scuole nazionali ed estere". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 10 luglio 1992 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI'.