Art. 10. 1. Per quanto non previsto dal presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, purche' non incompatibili con le attribuzioni previste dallo Statuto di autonomia e relative norme di attuazione. Capo Il NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA