Art. 10.
 
   1.  Per quanto non previsto dal presente capo trovano applicazione
le disposizioni di cui al  decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35,
convertito  in legge 4 aprile 1991, n. 111, purche' non incompatibili
con le attribuzioni previste dallo Statuto di  autonomia  e  relative
norme di attuazione.
 
                               Capo Il
            NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA