Art. 12. Comitato provinciale per la programmazione sanitaria 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 33/1988 viene inserito il seguente comma 2- bis: "2- bis. Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono attribuite le competenze della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, dall'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3 e dall'articolo 24, comma 1 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33." 2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e' cosi' sostituito: "4. Il comitato e' composto da: a) l'assessore provinciale competente in materia di sanita', con funzioni di presidente; b) il direttore della ripartizione VIII, con funzioni di vicepresidente; c) gli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali; d) due medici esperti in materia di programmazione sanitaria; e) un esperto in ingegneria clinica." 3. La commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 20/1982, modificato dall'arti'colo 3 della legge provinciale n. 30/1983, dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3/1987, e dall'articolo 24, comma 1 della legge provinciale n. 33/1988, e' soppressa.