Art. 12.
        Comitato provinciale per la programmazione sanitaria
 
   1. Dopo il comma 2 dell'articolo  9  della  legge  provinciale  n.
33/1988 viene inserito il seguente comma 2- bis:
   "2-  bis.  Al comitato provinciale per la programmazione sanitaria
sono attribuite le competenze  della  commissione  per  le  strutture
sanitarie  di  cui  all'articolo  6 della legge provinciale 25 maggio
1982, n. 20, modificato dall'articolo 3 della  legge  provinciale  18
agosto  1983,  n.  30,  dall'articolo  4  della  legge provinciale 21
gennaio  1987,  n.  3  e  dall'articolo  24,  comma  1  della   legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33."
   2.  Il  comma  4 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e' cosi' sostituito:
   "4. Il comitato e' composto da:
     a) l'assessore provinciale competente in materia di sanita', con
funzioni di presidente;
     b)  il  direttore  della  ripartizione  VIII,  con  funzioni  di
vicepresidente;
     c)  gli  amministratori  straordinari  delle  unita'   sanitarie
locali;
     d) due medici esperti in materia di programmazione sanitaria;
     e) un esperto in ingegneria clinica."
   3. La commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6
della legge provinciale n. 20/1982, modificato dall'arti'colo 3 della
legge provinciale n. 30/1983, dall'articolo 4 della legge provinciale
n.  3/1987,  e  dall'articolo  24, comma 1 della legge provinciale n.
33/1988, e' soppressa.