Art. 13. Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali 1. E' istituito il comitato elaborazione elettronica dei dati (E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da: a) l'assessore competente in materia di sanita', con funzioni di presidente; b) il direttore della ripartizione VIII assistenza, previdenza e sanita', con funzioni di vicepresidente; c) il direttore dell'ufficio sistema informativo sanitario; d) un esperto in materia informatica, nominato dall'assessore competente in materia di assistenza; e) quattro funzionari esperti in sistemi informatici, designati dalle rispettive unita' sanitarie locali; f) il responsabile del sistema informativo provinciale; g) un esperto EDP proposto dal consorzio dei comuni. 2. Funge da segretario un impiegato della ripartizione VIII di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 3. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta provinciale; esso permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. 4. Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. 5. Il comitato, tramite il suo presidente, puo' avvalersi della consulenza e della collaborazione di esperti in materia esterni secondo le relative norme provinciali.