Art. 13.
    Istituzione del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali
 
   1. E' istituito il  comitato  elaborazione  elettronica  dei  dati
(E.D.P.) per i servizi sanitari e sociali, composto da:
    a)  l'assessore competente in materia di sanita', con funzioni di
presidente;
    b) il direttore della ripartizione VIII assistenza, previdenza  e
sanita', con funzioni di vicepresidente;
    c) il direttore dell'ufficio sistema informativo sanitario;
    d)  un  esperto  in  materia informatica, nominato dall'assessore
competente in materia di assistenza;
    e) quattro funzionari esperti in sistemi  informatici,  designati
dalle rispettive unita' sanitarie locali;
    f) il responsabile del sistema informativo provinciale;
    g) un esperto EDP proposto dal consorzio dei comuni.
   2.  Funge  da  segretario  un impiegato della ripartizione VIII di
qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
   3.  Il  comitato  e'  nominato  con  deliberazione  della   Giunta
provinciale;  esso  permane in carica per la durata della legislatura
nel corso della quale e' intervenuta la nomina e la sua  composizione
deve  adeguarsi  alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in
provincia,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento  ufficiale  della
popolazione.
   4. Ai membri del comitato sono corrisposti, in quanto spettanti, i
compensi  ed  il  trattamento  economico  di  missione previsti dalla
vigente normativa provinciale.
   5. Il comitato, tramite il suo presidente,  puo'  avvalersi  della
consulenza  e  della  collaborazione  di  esperti  in materia esterni
secondo le relative norme provinciali.