Art. 14.
      Compiti del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali
 
   1. Il comitato EDP per i servizi  sanitari  e  sociali  e'  organo
consultivo  della  Giunta  provinciale  in  materia  di  progetti per
l'automazione  di  procedure  del  sistema  informativo  dei  servizi
sanitari  e  sociali  dell'Alto  Adige,  con  esclusione  dei servizi
gestiti dalla Provincia.
   2.  Il  comitato  coordina  tutte  le  attivita',  anche  tecnico-
operative, riguardanti la realizzazione del sistema  informativo  dei
servizi  sanitari  e  sociali, con esclusione di quelli gestiti dalla
Provincia,  sulla  base  delle   direttive   emanate   dalla   Giunta
provinciale.
   3.  Al comitato vengono inoltre attribuite le competenze di cui al
primo comma, lettera c), dell'articolo 9 della legge  provinciale  n.
33/1982,  limitatamente ai servizi sanitari e sociali, con esclusione
di quelli gestiti dalla Provincia.
   4. Il comitato si attiene agli standards fissati dal  comitato  di
coordinamento  EDP  di  cui all'articolo 8 della legge provinciale n.
33/1982.
   5. Il parere del comitato EDP per i servizi sanitari e sociali  e'
obbligatorio  e  sostituisce  il parere del comitato di coordinamento
EDP di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 33/1982 e  della
commissione di cui all'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio
1987, n. 2.