Art. 15. Forniture straordinarie di protesi 1. La Provincia autonoma di Bolzano assicura quali prestazioni sanitarie aggiuntive l'erogazione di forniture straordinarie di presidi ed ausili connessi alle invalidita' riconosciute, non previste nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legate ad effettive finalita' funzionali e relazionali altrimenti non perseguibili. 2. I limiti e le modalita' di erogazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.