Art. 15.
                 Forniture straordinarie di protesi
 
   1.  La  Provincia  autonoma  di Bolzano assicura quali prestazioni
sanitarie  aggiuntive  l'erogazione  di  forniture  straordinarie  di
presidi   ed  ausili  connessi  alle  invalidita'  riconosciute,  non
previste nel nomenclatore tariffario delle protesi, non riconducibili
allo stesso e comunque legate ad  effettive  finalita'  funzionali  e
relazionali altrimenti non perseguibili.
   2.  I  limiti  e  le  modalita' di erogazione sono stabiliti dalla
Giunta provinciale con propria deliberazione.