Art. 16.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico
dell'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese:
    a) lire 3 milioni quale fabbisogno presunto  per  i  compensi  ai
componenti il comitato di cui all'articolo 13;
    b)  lire 600 milioni per la fornitura straordinaria di protesi ai
sensi dell'articolo 15.
   2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, lettera  a),  si
provvede  con  lo stanziamento iscritto al capitolo 52290 dello stato
di previsione della spesa per l'anno 1992, che  presenta  sufficiente
disponibilita'.
   3.  Alla copertura dell'onere indicato al primo comma, lettera b),
si provvede mediante riduzione per pari  importo  dell'autorizzazione
di  spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato
di previsione della spesa per l'anno 1992.
   4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico  degli
esercizi   successivi,  saranno  stabilite  dalla  legge  finanziaria
annuale.