Art. 16. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese: a) lire 3 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi ai componenti il comitato di cui all'articolo 13; b) lire 600 milioni per la fornitura straordinaria di protesi ai sensi dell'articolo 15. 2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, lettera a), si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 52290 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, che presenta sufficiente disponibilita'. 3. Alla copertura dell'onere indicato al primo comma, lettera b), si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992. 4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.