Art. 3. Amministratore straordinario 1. Tutti i poteri di gestione e di amministrazione dell'U.S.L. sono attribuiti ad un amministratore straordinario nominato dal Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della stessa. L'amministratore straordinario ha altresi' la rappresentanza legale dell'U.S.L. 2. La nomina di cui al comma 1 avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. L'amministratore straordinario e' scelto, previo avviso pubblico, tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche, o societa' pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano state condannate per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati ne' siano state sottoposte a misure di prevenzione. 4. Non possono essere nominati amministratori straordinari i consiglieri regionali e provinciali, nonche' i sindaci e gli assessori comunali. 5. La carica di amministratore straordinario e' incompatibile per gli operatori professionali, medici o non, che abbiano un rapporto di convenzione con l'U.S.L, nonche' per i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private convenzionate con l'U.S.L e tutti coloro che percepiscono uno stipendio o salario dalle istituzioni medesime. 6. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa, senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.