Art. 3.
                    Amministratore straordinario
 
   1.  Tutti  i  poteri  di gestione e di amministrazione dell'U.S.L.
sono attribuiti  ad  un  amministratore  straordinario  nominato  dal
Presidente  della  Giunta provinciale su conforme deliberazione della
stessa. L'amministratore straordinario ha altresi' la  rappresentanza
legale dell'U.S.L.
   2.  La  nomina  di  cui  al  comma 1 avviene entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   3.  L'amministratore  straordinario  e'  scelto,   previo   avviso
pubblico,  tra  persone  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e di
specifici e documentati requisiti  attestanti  qualificata  attivita'
professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  di  enti  o
strutture pubbliche, o societa' pubbliche o private di media o grande
dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano  state
condannate  per  reati  di  associazione  di tipo mafioso o per reati
contro il  patrimonio  o  contro  la  pubblica  amministrazione,  non
abbiano  in  corso  procedimenti  penali a loro carico per i suddetti
reati ne' siano state sottoposte a misure di prevenzione.
   4. Non  possono  essere  nominati  amministratori  straordinari  i
consiglieri   regionali  e  provinciali,  nonche'  i  sindaci  e  gli
assessori comunali.
   5. La carica di amministratore straordinario e' incompatibile  per
gli operatori professionali, medici o non, che abbiano un rapporto di
convenzione  con  l'U.S.L,  nonche'  per  i  titolari,  i  soci,  gli
amministratori,  i   gestori   di   istituzioni   sanitarie   private
convenzionate  con  l'U.S.L  e  tutti  coloro  che  percepiscono  uno
stipendio o salario dalle istituzioni medesime.
   6.  Per  i  pubblici  dipendenti  la  nomina   ad   amministratore
straordinario   determina   il  collocamento  in  aspettativa,  senza
assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e  previdenza  e
dell'anzianita' di servizio.