Art. 4. Coadiuvanti dell'amministratore straordinario 1. L'amministratore straordinario nomina d'intesa con la Giunta provinciale il responsabile del servizio amministrativo e il coordinatore dei servizi sanitari, scegliendoli tra persone in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Gli incarichi suddetti sono conferiti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione con riferimento all'ambito territoriale di ogni unita' sanitaria locale. 2. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi, l'amministratore straordinario procede, d'intesa con la Giunta provinciale, alla revoca e contestuale sostituzione del responsabile del servizio amministrativo e del coordinatore dei servizi sanitari.