Art. 4.
            Coadiuvanti dell'amministratore straordinario
 
   1.  L'amministratore  straordinario  nomina d'intesa con la Giunta
provinciale  il  responsabile  del  servizio  amministrativo   e   il
coordinatore  dei  servizi  sanitari,  scegliendoli  tra  persone  in
possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.  Gli  incarichi
suddetti  sono  conferiti  in  rapporto  alla  consistenza dei gruppi
linguistici quale  risulta  dall'ultimo  censimento  ufficiale  della
popolazione  con  riferimento  all'ambito territoriale di ogni unita'
sanitaria locale.
   2. Nel  caso  in  cui  ricorrano  gravi  motivi,  l'amministratore
straordinario  procede,  d'intesa  con  la  Giunta  provinciale, alla
revoca e  contestuale  sostituzione  del  responsabile  del  servizio
amministrativo e del coordinatore dei servizi sanitari.