Art. 5. Insediamento nelle funzioni 1. Nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di nomina dell'amministratore straordinario dell'U.S.L. viene fissata la data di insediamento nelle funzioni dello stesso entro un termine comunque non superiore a venti giorni dalla data del decreto. 2. La data di insediamento dell'amministratore straordinario coin- cide con quella del comitato di garanti nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Fino a tale data restano in carica per gli affari di ordinaria amministrazione gli organi previsti dalla legge regionale n. 5/1986.