Art. 5.
                     Insediamento nelle funzioni
 
   1.  Nel  decreto del Presidente della Giunta provinciale di nomina
dell'amministratore straordinario dell'U.S.L. viene fissata  la  data
di insediamento nelle funzioni dello stesso entro un termine comunque
non superiore a venti giorni dalla data del decreto.
   2. La data di insediamento dell'amministratore straordinario coin-
cide   con   quella   del  comitato  di  garanti  nominato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2. Fino a tale data restano in carica per  gli
affari  di  ordinaria amministrazione gli organi previsti dalla legge
regionale n. 5/1986.