Art. 8.
       Revoca e sostituzione dell'amministratore straordinario
 
   1.  Nei  casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di' violazione di leggi o
dei   principi    di    buon    andamento    e    di    imparzialita'
dell'amministrazione,  il  Presidente  della  Giunta  provinciale, su
deliberazione della stessa, provvede alla revoca ed alla  conseguente
sostituzione dell'amministratore straordinario.