Art. 8. Revoca e sostituzione dell'amministratore straordinario 1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di' violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il Presidente della Giunta provinciale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario.