Art. 9.
                           C o m p e n s i
 
  1.  Ai  componenti  del  comitato  di  garanti  spetta  un compenso
determinato dalla Giunta provinciale  in  relazione  alle  dimensioni
della  rispettiva  unita'  sanitaria  locale e comunque in misura non
superiore a quello percepito dai componenti del  precedente  comitato
di  gestione  con  esclusione della maggiorazione di cui all'articolo
27- bis del testo unico delle leggi  regionali  sull'ordinamento  dei
comuni.
   2. All'amministratore straordinario spetta un compenso determinato
dalla   Giunta   provinciale   in  relazione  alle  dimensioni  della
rispettiva unita' sanitaria locale e comunque non  superiore  a  lire
150 milioni annui lordi.