Art. 9. C o m p e n s i 1. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni della rispettiva unita' sanitaria locale e comunque in misura non superiore a quello percepito dai componenti del precedente comitato di gestione con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 27- bis del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni. 2. All'amministratore straordinario spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale in relazione alle dimensioni della rispettiva unita' sanitaria locale e comunque non superiore a lire 150 milioni annui lordi.