Art. 3. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 10 agosto 1992 BRIZIO La presente legge verra' anche pubblicata, con tutti gli allegati, in un supplemento speciale al Bollettino ufficiale n. 36 del 2 settembre 1992.