Art. 3.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore  nel
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione
Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 10 agosto 1992
 
                               BRIZIO
 
  La  presente legge verra' anche pubblicata, con tutti gli allegati,
in un supplemento speciale  al  Bollettino  ufficiale  n.  36  del  2
settembre 1992.