Art. 13.
 
   1. L'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   Fino  all'approvazione  dei  piani  comunali di localizzazione, da
adottarsi entro il termine di un anno dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge  regionale  di  modifica,  si  osservano  i  seguenti
criteri:
     a)  qualora,  nel  territorio  di  un comune, di una frazione di
comune ovvero di una circoscrizione comunale non  esistono  punti  di
rivendita,  il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la
prima rivendita anche ad esercizi esistenti  fra  quelli  di  cui  al
precedente art. 5, lett. c);
     b)    nelle   zone   rurali,   caratterizzate   da   particolare
frazionamento degli insediamenti abitativi, e nelle zone montane,  il
sindaco  e'  tenuto  a  rilasciare  l'autorizzazione  qualora non sia
superato il rapporto di una rivendita ogni trecento  famiglie  e  non
esistano  altri  punti  fissi  di rivendita ad una distanza stradale,
calcolata per il percorso piu' breve, di quattrocento metri;
     c) nelle aree urbane,  con  popolazione  residente  inferiore  a
diecimila    abitanti,    il   sindaco   e'   tenuto   a   rilasciare
l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di  rivendita
ad  una  distanza  stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di
quattrocento metri e non sia superato il rapporto  di  una  rivendita
ogni ottocento famiglie;
     d)  nelle  aree  urbane,  con  popolazione residente superiore a
diecimila   abitanti,   il   sindaco   e'   tenuto    a    rilasciare
l'autorizzazione  qualora non esistano altri punti fissi di rivendita
ad una distanza stradale, calcolata per il percorso  piu'  breve,  di
quattrocento  metri  e  non sia superato il rapporto di una rivendita
ogni mille famiglie.
   Ai fini del computo della distanza  stradale  suindicata,  debbono
essere  considerati  i  punti di rivendita ubicati sia nel territorio
comunale sia in quello di comuni limitrofi.
   La mancata approvazione  dei  piani  comunali  di  localizzazione,
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, comporta il
divieto  di  rilascio  di  nuove  autorizzazioni sino alla definitiva
approvazione dei medesimi.".