Art. 13. 1. L'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' cosi' sostituito: "Art. 14. Norma transitoria Fino all'approvazione dei piani comunali di localizzazione, da adottarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale di modifica, si osservano i seguenti criteri: a) qualora, nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistono punti di rivendita, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al precedente art. 5, lett. c); b) nelle zone rurali, caratterizzate da particolare frazionamento degli insediamenti abitativi, e nelle zone montane, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non sia superato il rapporto di una rivendita ogni trecento famiglie e non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di quattrocento metri; c) nelle aree urbane, con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto di una rivendita ogni ottocento famiglie; d) nelle aree urbane, con popolazione residente superiore a diecimila abitanti, il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso piu' breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto di una rivendita ogni mille famiglie. Ai fini del computo della distanza stradale suindicata, debbono essere considerati i punti di rivendita ubicati sia nel territorio comunale sia in quello di comuni limitrofi. La mancata approvazione dei piani comunali di localizzazione, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, comporta il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni sino alla definitiva approvazione dei medesimi.".