Art. 14. 1. L'art. 15 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 40, e' soppresso. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 25 agosto 1992 BRIZIO