Art. 14.
 
   1. L'art. 15 della legge regionale  18  aprile  1985,  n.  40,  e'
soppresso.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 25 agosto 1992
 
                               BRIZIO